Statuto

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’associazione di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo 03/07/2017 n. 117, denominata “Associazione Italiana per le Psicoterapie Applicate – A.I.P.P.A APS”, con sede in Parma.
Il trasferimento della sede legale entro il medesimo comune non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dall’assemblea ordinaria. .
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
La durata dell’associazione è illimitata.


ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato in ambito socio-sanitario di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla:
– promozione della cultura psicologica e psicoterapica, la promozione della salute, la prevenzione del disagio in tutte le fasce della popolazione nonché della ricerca negli ambiti della psicologia clinica e della psicoterapia;
– promozione di interventi di formazione, istruzione ed educazione in ambito psicologico e psicoterapico.
Per realizzare le suddette finalità, l’Associazione si propone di:
• progettare e realizzare interventi di tipo terapeutico, riabilitativo, preventivo o formativo, rivolti ai singoli o ai gruppi;
• promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione e il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico;
• svolgere attività didattiche e di formazione permanente continua per medici, psicologi ed altri operatori dell’ambito salute;
• promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi, attraverso i principali mezzi di comunicazione (newsletter, canali social…), che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica;
• svolgere attività clinica a supporto delle attività didattiche e formative;
• realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi , tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati;
• facilitare lo scambio culturale ed informativo tra associazioni, enti e professionisti quali medici di base, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili ed altri cultori interessati allo studio, anche mediante l’organizzazione di riunioni e congressi scientifici e la promozione di ogni altra iniziativa utile allo scopo;
• collaborare con Enti, Istituzioni, Università, Organizzazioni o altri organismi pubblici o privati .
Per lo svolgimento delle suddette attività, potrà altresì organizzare corsi di formazione, convegni, mostre, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell’Associazione; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.


ART.3 RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) contributi degli aderenti e di privati,
2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) entrate patrimoniali,
5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6) beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


ART.4 BILANCIO O RENDICONTO
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno finanziario.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.


ART.5 I SOCI
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo.


ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto sin dal momento della iscrizione nel registro soci;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.


ART.8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci,
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


ART.9 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.
E’ possibile l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria:
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
• approva il bilancio;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di re-sponsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
• delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
L’assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.


ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) predisporre il bilancio;
3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.


ART.11 IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.


ART.13 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.